IL TRIBUNALE ORDINARIO Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento di riesame iscritto al numero 274 del registro delle impugnazioni delle misure cautelari personali dell'anno 1995; Sulla richiesta di poter conferire con il proprio assistito, formulata dall'avv. Giovanni Marafioti, difensore di Pititto Pasquale, imputato istante con richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere 5 aprile 1995, spedita dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catanzaro, pel delitto di omicidio premeditato in danno di Cosimo Pietro e pei concorrenti reati concernenti le armi, perpetrati in Catanzaro il 17 gennaio 1995, e sulla gradata proposizione di eccezione di nullita' del procedimento per violazione del diritto di difesa; Sentito il pubblico ministero; Premesso che il Pititto, successivamente alla spedizione della impugnata ordinanza, e' stato illaqueato da ulteriore provvedimento restrittivo del 29 aprile 1995, spedito dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Vibo Valentia, il quale ha, altresi', disposto, ai sensi dell'art. 104 del codice di procedura penale, il divieto per il Pititto "di comunicare con i difensori per giorni sette"; Premesso, ancora, che, in esecuzione di detta disposizione e della conforme consegna, impartita dalla autorita' penitenziaria con nota in data odierna, i Carabinieri della scorta hanno legittimamente impedito colloqui e consultazioni tra l'imputato e i suoi difensori, presenti in camera di consiglio; Premesso, infine, che, in esito alla produzione dal parte del pubblico ministero di nuovi documenti, il difensore dell'imputato ha formulato l'istanza in premessa; Considerato che questo tribunale non ha il potere di rimuovere il divieto imposto da altro giudice, in altro procedimento, a termini dell'art. 104 del c.p.p.; Considerato che il divieto in parola riveste carattere di evidente assolutezza e non e' suscettibile di essere frazionato o limitato in relazione a singoli procedimenti, se non pregiudicando lo scopo, cui esso e' preordinato, essendo volto ad assicurare la genuinita' dell'interrogatorio di garanzia e a scongiurare il pericolo di inquinamento; Considerato che, pertanto, non puo' trovare accoglimento la richiesta difensiva di autorizzare colloqui o consultazioni con l'imputato; Considerato che il procedimento di riesame, pur nella peculiarita' e specificita' del rito, e' tuttavia, informato alla rigorosa e integrale osservanza del principio del contraddittorio tra le parti, sicche' ad esso e' immanente l'esercizio del diritto di difesa nella sua pienezza; Considerato che detto diritto involge non solo la facolta' dell'imputato di consultare il proprio difensore, ma anche la simmetrica facolta' di questi di consultare il proprio assistito, al fine di acquisire ogni opportuna informazione per il concreto esercizio della difesa tecnica; Considerato che nel presente procedimento detta esigenza non puo' ess ere assicurata - attesa la perentorieta' del termine di cui all'art. 309, nono comma del c.p.p. (spirante l'8 maggio 1995) - mediante differimento della trattazione del riesame a data successiva alla scadenza del divieto imposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Vibo Valentia (con scadenza al 10 maggio 1995); Considerato che, nel contrasto delle inconciliabili esigenze dell'esercizio del diritto di difesa e della specialita' del rito del riesame, questo tribunale ha motivo di dubitare, per sospetta violazione dell'art. 24 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 101 delle Disposizioni di attuazione del c.p.p., nella parte in cui, ricorrendo l'ipotesi che la persona colpita da misura coercitiva sia - anche se relativamente ad altro procedimento - sottoposta al divieto di comunicare con il difensore, non prevede il rinvio della udienza e il decorso ex novo del termine per la decisione sulla richiesta di riesame dalla data in cui il giudice riceve comunicazione o, comunque, accerta la cessazione del precitato divieto; Considerato che la questione e' non manifestamente infondata e, in relazione al presente procedimento, rilevante alla stregua delle considerazioni esposte in premessa;